Sez. 1, Sentenza n. 3549 del 02/06/1981 (Rv. 414156 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE SOTTO IL PROFILO ASSISTENZIALE - REGOLAMENTAZIONE PATRIMONIALE GIA ESISTENTE IN REGIME DI SEPARAZIONE - ININFLUENZA - LIMITI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - DETERMINAZIONE SOTTO IL PROFILO ASSISTENZIALE - REGOLAMENTAZIONE PATRIMONIALE GIA ESISTENTE IN REGIME DI SEPARAZIONE - ININFLUENZA - LIMITI.*
Il giudice, nel determinare l'assegno di divorzio sotto il profilo assistenziale, come conseguenza della definitiva cessazione del vincolo matrimoniale e delle legittime aspettative patrimoniali ad esso inerenti, non e vincolato dalla regolamentazione patrimoniale esistente in regime di separazione, anche se la situazione anteriore alla pronuncia di divorzio puo fornire elementi di valutazione in ordine alla attribuzione e alla quantificazione dell'assegno stesso, pur non trattandosi di elementi determinanti, in quanto, attesa la diversa natura giuridica della separazione rispetto allo scioglimento del vincolo matrimoniale, sulla quantificazione dello assegno non esercitano alcuna influenza le statuizioni adottate in Sede di separazione personale dei coniugi. (V 4004/80, mass n 407911; (V 3437/80, mass n 401271; (V 3873/77, mass n 387553; (V 3872/77, mass n 387552).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)