diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10594 del 03/06/2004 (Rv. 573371 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Contrattazione collettiva - Criterio della interpretazione complessiva delle clausole - Ricerca della volontà comune delle parti - Necessità - Accordo collettivo nazionale - Interpretazione - Significato dei termini usati e della complessiva pattuizione sulla base del tenore e della portata della contrattazione collettiva nazionale - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573371-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE

Nell'interpretazione della disciplina contrattuale collettiva dei rapporti di lavoro - la quale spesso è articolata su diversi livelli (nazionale, provinciale, aziendale, ecc.), regola una materia vasta e complessa in ragione della interdipendenza dei molteplici profili della posizione lavorativa, e utilizza il linguaggio delle cosiddette relazioni industriali, non necessariamente coincidente con quello comune - assume un rilievo preminente il criterio, dettato dall'art. 1363 cod. civ., dell'interpretazione complessiva delle clausole, mentre il criterio letterale cui fa riferimento l'art. 1362 non deve essere utilizzato in contrasto con la finalità della ricerca della concorde volontà delle parti contraenti (secondo il medesimo articolo costituente l'obiettivo dell'attività ermeneutica), e trascurando la frequente mancanza di una chiara corrispondenza tra il tenore testuale delle espressioni e la volontà delle parti. In siffatta prospettiva, quando oggetto di interpretazione è un accordo collettivo aziendale, diventa potenzialmente rilevante, ai fini della individuazione della effettiva volontà delle parti, il significato che i termini utilizzati, e in genere la complessiva pattuizione, possono assumere sulla base del tenore e della portata della contrattazione nazionale con cui lo specifico accordo è destinato ad interagire. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della corte territoriale che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto la domanda di un autoferrotranviere dipendente Cotral diretta all'accertamento che per il calcolo del compenso del lavoro straordinario e festivo le percentuali di maggiorazione dovevano essere computate sulle quote della retribuzione normale considerando l'orario di lavoro normale di 37 e non già di 39 ore settimanali, avendo ritenuto che, con l'accordo collettivo aziendale, l'orario di lavoro settimanale fosse stato ridotto da 39 a 37 ore, in contrasto con la difesa dell'azienda, secondo la quale, con l'accordo, sarebbe stato introdotto l'istituto dell'orario di servizio, stabilendolo in 37 ore e attribuendo ai dipendenti due ore di riposo retribuite come se fossero lavorate, " fermo restando l'attuale orario di lavoro ai fini retributivi", frase interpretata invece dal giudice di seconde cure come riferita alla non variazione della retribuzione spettante nonostante il minor orario prestato. La S.C. ha osservato al riguardo che il giudice di seconde cure era pervenuto a tale interpretazione senza considerare aspetti della disciplina contrattuale strettamente attinenti alla tematica in questione, quali quelli sulla composizione e struttura della retribuzione e sulle modalità di determinazione della retribuzione oraria, rilevanti ai fini della determinazione dei compensi per lavoro straordinario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)