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Sez. L, Sentenza n. 2856 del 26/02/2002 (Rv. 552609 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 e art. 3 R.D.L. n. 2328 del 1923 - Determinazione del compenso per il lavoro straordinario in misura non inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria - Applicabilità di tale disposizione soltanto per le ore di straordinario eccedenti le otto ore giornaliere e le quarantotto ore settimanali - Conseguenze - Contrattazione collettiva prevedente una maggiorazione in misura inferiore - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie relativa all'accordo aziendale COTRAL del 28 luglio 1988.
Stato
decisa il 2002-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552609-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

In tema di compenso per lavoro straordinario, la regola di cui all'art. 5 R.D.L. n. 692 del 1923 (e all'art. 3 del R.D.L. n. 2328 relativo al personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione) secondo cui la maggiorazione per il lavoro straordinario non può essere inferiore al dieci per cento della retribuzione ordinaria, si riferisce esclusivamente alle ore di straordinario eccedenti la giornata normale di lavoro prevista dall'art. 1 dello stesso R.D.L. in otto ore giornaliere e quarantotto ore settimanali. Ne consegue che nell'ipotesi in cui la contrattazione collettiva, in base all'art. 2108 cod. civ., fissi un orario massimo di lavoro normale inferiore alle otto ore giornaliere e alle quarantotto ore settimanali, è sufficiente che essa preveda per il lavoro straordinario una remunerazione maggiore rispetto a quella corrisposta per il lavoro ordinario, ma non è necessario che tale remunerazione sia superiore al dieci per cento della paga ordinaria. (Fattispecie relativa all'accordo aziendale COTRAL 28 luglio 1988 che, nel ridurre l'orario di lavoro settimanale da 39 a 37 ore, ha previsto un compenso per il lavoro straordinario inferiore al dieci per cento del compenso per il lavoro ordinario).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 5, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 art. 3, Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)