diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4129 del 14/07/1979 (Rv. 400636 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGOROSITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400636-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - RIGOROSITA - LIMITI.*

Il rigore della cosiddetta probatio diabolica, la quale comporta l'Onere, a carico dell'attore in rivendicazione, di provare la proprieta del bene risalendo, anche attraverso i propri danti causa, sino a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, si attenua nel caso in cui il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa, nel senso che, in tale ipotesi, il rivendicante non ha l'Onere di provare il diritto dei suoi autori sino a un acquisto a titolo originario, ma solo che il bene abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto. (Conf 991/77, mass n 384615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)