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Sez. U - , Sentenza n. 24739 del 05/12/2016 (Rv. 641771 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Comunicazioni e notificazioni al ricorrente - Trasferimento del domiciliatario - Conseguenze - Effettuazione di comunicazioni e notificazioni presso il Consiglio Nazionale Forenze.
Stato
decisa il 2016-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641771-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE

Nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 366, comma 2, c.p.c. e 60, comma 3, del r.d. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte presso la segreteria del Consiglio Nazionale Forense.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)