Sez. U, Sentenza n. 11220 del 13/11/1997 (Rv. 509834 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE | Comunicazioni e notificazioni al ricorrente - Presso il domiciliatario - Trasferimento dello stesso - Tempestiva comunicazione del nuovo recapito - Mancanza - Conseguenze.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - AZIONE DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel giudizio disciplinare a carico di avvocati, in analogia alla disciplina del giudizio in cassazione, il trasferimento del domiciliatario rende l'elezione di domicilio priva di effetti, a norma degli artt. 336, capoverso cod. proc. civ. e 60, terzo comma R.D. n. 37 del 1934, onde le comunicazioni, come le notificazioni, dovranno essere fatte nella segreteria del Consiglio nazionale forense. Ciò anche se il nuovo recapito risulti indicato nella relazione dell'ufficiale giudiziario che ha dato atto dell'omessa notifica del domicilio eletto, restando eccettuato soltanto il caso in cui il domiciliatario abbia reso noto, con dichiarazione processualmente rilevante ossia depositata nel fascicolo della controversia, il suo nuovo indirizzo prima che si proceda al tentativo di comunicazione o di notifica (caso questo in cui comunicazione e notificazione dovranno essere rinnovate).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 60, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 61, Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)