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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7440 del 08/03/2022 (Rv. 664129 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP | Costo delle prestazioni di lavoro - Somministrazione irregolare - Diritto alla detrazione - Esclusione - Azione del lavoratore - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664129-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP

In tema di divieto di intermediazione di manodopera, in caso di somministrazione irregolare, schermata da un contratto di appalti di servizi, va escluso il diritto alla detrazione dei costi dei lavoratori per invalidità del titolo giuridico dal quale scaturiscono, per non essere configurabile prestazione dell'appaltatore imponibile ai fini Irap, né può assumere rilevanza l'azione giudiziale dei lavoratori per la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore effettivo, in quanto la conversione del rapporto, di per sé, implica la nullità dei contratti che ne sono oggetto.

Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 21, Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)