Sez. 6, Sentenza n. 4897 del 24/10/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 227916 - 01
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI | Società per azioni sciolta - Persona legittimata a proporre querela - Liquidatore - Indicazione della qualifica nell'atto - Sufficienza - Ammissione della società al concordato preventivo - Irrilevanza.
AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1988) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE, ENTI E ASSOCIAZIONI
Legittimato a proporre querela per conto di una società per azioni, della quale sia stato deliberato lo scioglimento dall'assemblea dei soci, è il liquidatore, i cui poteri, in quanto direttamente discendenti dalla legge, sono riconosciuti per il fatto stesso dell'indicazione della qualifica nell'atto e sui quali non incide la frattanto intervenuta ammissione della società medesima alla procedura di concordato preventivo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 124 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2448, Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)