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Sez. 5, Sentenza n. 3549 del 09/02/1999 Ud. (dep. 18/03/1999) Rv. 212764 - 01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO | Diritto di querela - Esercizio da parte del legale rappresentante o amministratore delegato - Società di capitali - Legittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212764-01

AZIONE PENALE (COD. PROC. PEN. 1930) - QUERELA - PERSONE GIURIDICHE ED ENTI DI FATTO

L'esercizio del diritto di querela rientra tra i compiti del legale rappresentante di una società, senza necessità di specifico mandato. In particolare, ai sensi degli articoli 2384 e 2487 cod. civ., gli amministratori, che hanno la rappresentanza di una società di capitali, possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale(salve le limitazioni derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo); gli stessi possono, dunque, anche curare la presentazione di un atto di querela a tutela dell'immagine della società, trattandosi di attività funzionale al raggiungimento degli scopi sociali.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2384, Cod. Civ. art. 2487, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 120, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 120

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)