Sez. 5, Sentenza n. 9942 del 12/10/1984 Ud. (dep. 09/11/1984) Rv. 166609 - 01
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INDIVIDUAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
REATI FALLIMENTARI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - INDIVIDUAZIONE DEL DANNO - CRITERI.*
Nei reati fallimentari l'illecito penale è costituito dai fatti di bancarotta e non dal fallimento; il danno quindi da tenere presente ai fini della concessione delle eventuali attenuanti è quello prodotto dal fatto reato e non quello costituito dal passivo. (V mass n 152238; (V mass n 157795; (Conf mass n 152255).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 219 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 219 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)