Sez. 3, Sentenza n. 2154 del 26/03/1986 (Rv. 445337 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - TRANSAZIONE SULLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO AGRARIO - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI TRANSATTIVI - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - TRANSAZIONE SULLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO AGRARIO - CONTROVERSIA RELATIVA ALL'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI TRANSATTIVI - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - ESCLUSIONE.*
La transazione con la quale le parti, nel rispetto della legge in vigore, abbiano validamente pattuito la cessazione di un rapporto agrario, regolando la riconsegna del fondo ed ogni altra reciproca obbligazione, estingue il rapporto agrario e lo sostituisce con altro di natura diversa, con la conseguenza che la controversia relativa all'adempimento di quegli obblighi esula dalla Competenza del giudice specializzato e resta devoluta alla cognizione del giudice in Sede ordinaria. (Conf 912/82, mass n 418765).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)