Sez. L, Sentenza n. 912 del 13/02/1982 (Rv. 418765 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - SULLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO AGRARIO - EFFETTI - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI TRANSATTIVI - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - TRANSAZIONE - SULLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO AGRARIO - EFFETTI - CONSEGUENZE - CONTROVERSIA CONCERNENTE L'ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI TRANSATTIVI - COMPETENZA DELLE PREDETTE SEZIONI - ESCLUSIONE.*
La transazione con la quale le parti abbiano validamente pattuito la cessazione di un contratto agrario, regolando la riconsegna del fondo ed ogni altra reciproca obbligazione, estingue il rapporto agrario e lo sostituisce con rapporti obbligatori di natura diversa, in dipendenza dei quali mancano le condizioni perché possano sorgere dei diritti in forza della sopravvenuta legislazione vincolistica, con l'ulteriore conseguenza che la controversia concernente lo adempimento di quegli impegni transattivi esula dalla Competenza del giudice specializzato agrario. (V 5120/77, mass n 388736; (V 45/77, mass n 383535).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)