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Sez. L, Sentenza n. 4412 del 06/07/1981 (Rv. 415106 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ESATTA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE GIURIDICA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - DECISIONE GIURIDICAMENTE INESATTA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415106-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA - CONDIZIONI - LIMITI - ESATTA SOLUZIONE DELLA QUESTIONE GIURIDICA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - DECISIONE GIURIDICAMENTE INESATTA - CONSEGUENZE.*

Il vizio di motivazione puo essere fatto valere per l'annullamento della sentenza impugnata, solo se attiene all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti per la decisione e non anche per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme di diritto o la soluzione di questioni giuridiche, rispetto alle quali il Sindacato della Corte si esaurisce nel controllo della conformita alla legge della sentenza stessa, con la conseguenza che, se questa risulta esatta, l'erronea o carente motivazione e modificata o integrata ex art 384 secondo comma cod proc civ; se, invece, la decisione adottata risulta giuridicamente inesatta, detta sentenza deve essere cassata ai sensi del n 3 dell'art 360. (Conf 366/77, mass n 383907).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5, Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)