Sez. 3, Sentenza n. 3408 del 17/05/1983 (Rv. 428297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - INSUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI INDISPENSABILI ALLA COGNIZIONE DEI FATTI GENERATORI DELLA CONTROVERSIA - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - INSUSSISTENZA DEGLI ELEMENTI INDISPENSABILI ALLA COGNIZIONE DEI FATTI GENERATORI DELLA CONTROVERSIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Il requisito di cui all'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. - per il quale il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa - può ritenersi sussistente solo quando nel contesto del ricorso si rinvengano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'oggetto della controversia e dello svolgimento del processo, senza necessità di ricorrere ad altre fonti, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso privo del tutto di tali elementi, sì da non consentire, da solo, alcuna cognizione dei fatti che hanno generato la controversia, delle vicende del processo e delle posizioni dei vari soggetti che vi hanno partecipato. (Conf 3915/78, mass n 393514; (Conf 3566/76, mass n 382321).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)