Sez. L, Sentenza n. 7316 del 10/12/1983 (Rv. 431918 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - INDICAZIONE DEGLI ESTREMI E DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA IMPUGNATA E DEDUZIONE DI VIZI DI QUEST'ULTIMA SENZA COLLEGAMENTO CON LE QUESTIONI TRATTATE IN SEDE DI MERITO - INSUFFICIENZA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI - INDICAZIONE DEGLI ESTREMI E DEL DISPOSITIVO DELLA SENTENZA IMPUGNATA E DEDUZIONE DI VIZI DI QUEST'ULTIMA SENZA COLLEGAMENTO CON LE QUESTIONI TRATTATE IN SEDE DI MERITO - INSUFFICIENZA.*
Il precetto di cui all'art. 366 n. 3 cod. proc. civ. - per il quale il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti della causa - in tanto può ritenersi osservato, in quanto sia possibile rinvenire nel ricorso, senza bisogno di attingere ad altre fonti, quand'anche in esso richiamate, gli elementi indispensabili per la cognizione dei fatti della causa. Conseguentemente, è inammissibile il ricorso che, privo di una premessa con l'esposizione di tali fatti, riporti solo gli estremi ed il dispositivo della sentenza impugnata e, nell'esposizione dei motivi di doglianza, si limiti ad ascrivere alla sentenza stessa vari vizi, non indicandone il collegamento con le questioni insorte ed effettivamente trattate in Sede di merito. (V 4872/83, mass n 429763; (V 3408/83, mass n 428297; (V 2462/83, mass n 427330).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)