Sez. 2, Sentenza n. 2517 del 28/03/1990 (Rv. 466203 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - SANATORIA EDILIZIA PREVISTA DALLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - RAPPORTI TRA PRIVATI - ININFLUENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - IN GENERE - SANATORIA EDILIZIA PREVISTA DALLA LEGGE N. 47 DEL 1985 - RAPPORTI TRA PRIVATI - ININFLUENZA.*
La "sanatoria edilizia" di cui alla legge della regione Lazio 2 maggio 1980 n. 28 (e successive modificazioni), al pari di quella disposta dalla legge nazionale 28 febbraio 1985 n. 47, opera esclusivamente nel rapporto con l'amministrazione, mentre non incide sull'illiceità della costruzione nei rapporti di vicinato (nella specie, per inosservanza delle distanze minime). (V 9352/87, mass n 456519).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge Reg. Lazio 02/05/1980 num. 28, Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)