Sez. 2, Sentenza n. 9352 del 16/12/1987 (Rv. 456519 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA (PER IL RISPETTO DELLE) - IN GENERE - SANATORIA PREVISTA DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 - RAPPORTI TRA PRIVATI - ININFLUENZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - AZIONE GIUDIZIARIA (PER IL RISPETTO DELLE) - IN GENERE - SANATORIA PREVISTA DALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 - RAPPORTI TRA PRIVATI - ININFLUENZA.*
A differenza della concessione in deroga che -(consentita, a norma dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, introdotto dall'art. 17 legge 6 agosto 1967, n. 765, solo nelle ipotesi espressamente previste dal piano regolatore o dal regolamento edilizio e limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici) - esplica i suoi effetti non solo tra il privato autorizzato a costruire e la P.a. Ma anche nei rapporti tra privati, che restano assoggettati alla disciplina contenuta nella concessione stessa, la sanatoria prevista dagli artt. 31 e segg. legge 28 febbraio 1985, n. 47 sul cosiddetto "condono edilizio", senza comportare deroga alla normativa edilizia vigente, si limita a prevedere la regolarizzazione delle opere dal punto di vista amministrativo, penale e fiscale, e cioè ai soli effetti dell'interesse pubblico, ma non pure ai fini privatistici; sicché, nelle controversie tra privati confinanti per violazione delle distanze legali derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, detta sanatoria, inerendo al rapporto tra P.a. E privato costruttore, non può incidere sui rapporti tra quest'ultimo ed i suoi vicini, i quali, se lesi dalla costruzione, conservano il diritto di ottenere il risarcimento dei danni oppure la riduzione in pristino, senza che di conseguenza possa trovare applicazione neppure la sospensione prevista dall'art. 44 cit. Legge n. 47 del 1985 nelle more del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria. (V 461/83, mass n 425257; (V 461/83, mass n 425258; (V 2340/81, mass n 413091).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 17, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)