Sez. L, Sentenza n. 6206 del 18/11/1982 (Rv. 423882 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTO - SENTENZA NELLA COMPETENZA - CONSERVAZIONE DELL'EFFICACIA - LIMITI - SENTENZA DI CASSAZIONE EMESSA IN SEDE DI REGOLAMENTO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - EFFETTO - SENTENZA NELLA COMPETENZA - CONSERVAZIONE DELL'EFFICACIA - LIMITI - SENTENZA DI CASSAZIONE EMESSA IN SEDE DI REGOLAMENTO.*
Le sentenza che regolano la Competenza, alle quali fa riferimento il secondo comma dell'art. 310 cod. proc. civ. per conservarne l'efficacia pur dopo l'Estinzione del processo durante il quale sono state pronunciate, sono soltanto quelle di Cassazione emesse ai sensi degli artt. 42 e segg. dello stesso codice, mentre le pronunce sulla Competenza rese dal giudice del merito, anche se passate in cosa giudicata, perdono efficacia ove sopravvenga l'Estinzione, con la conseguenza che il giudice successivamente adito può decidere autonomamente sulla propria Competenza. (V 4209/77, mass n 387845; (Conf 2028/76, mass n 380856).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 310
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)