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Sez. 3, Sentenza n. 6276 del 04/06/1993 (Rv. 482681 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame | Notificazione - Consegna di una copia al procuratore costituito per più parti - Inesistenza - Notificazioni eseguite personalmente alla parte - Irrilevanza - Limiti.
Stato
decisa il 1993-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482681-01

Impugnazioni civili - Appello - Appellabilità (provvedimenti appellabili) - Sentenze - Non definitive - Riserva facoltativa di gravame

La notificazione di riserva di gravame avverso sentenza non definitiva, atteso il richiamo dell'art. 129, secondo comma disp. att. cod. proc. civ. ai soli commi primo e terzo dell'art. 170, stesso codice - con esclusione, quindi, del secondo comma di tale norma, che prevede la sufficienza della consegna di una sola copia - va effettuata al procuratore costituito, mediante consegna di tante copie quante sono le parti da questo rappresentato, verificandosi, in difetto di siffatta corrispondenza, l'inesistenza della notificazione stessa, al pari di quanto si verifica per il caso di notificazione della sentenza, previsto dall'art. 285 e costituente atto ugualmente destinato ad incidere sui tempi della successiva instaurazione di un procedimento di impugnazione, senza che ai fini della corrispondenza stessa possa tenersi conto di notificazioni eseguite personalmente alla parte, consentite solo in mancanza di costituzione, sotto pena, esse medesime, di inesistenza, non suscettibile di sanatoria ex art. 291 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 129, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 340, Cod. Proc. Civ. art. 361

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)