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Sez. 2, Sentenza n. 26777 del 18/12/2014 (Rv. 633741 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME | Sentenza non definitiva - Riserva di impugnazione - Inserimento in memoria autorizzata - Deposito - Sufficienza - Esclusione - Necessità della notifica - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633741-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - NON DEFINITIVE - RISERVA FACOLTATIVA DI GRAVAME

Affinché la riserva di impugnazione differita di sentenza non definitiva inserita in una memoria autorizzata produca effetti, non è sufficiente il mero deposito, ma è necessaria la notifica ai procuratori delle parti costituite, o personalmente a quelle che non si siano costituite, poiché l'art. 129 disp. att. cod. proc. civ., prevedendo la dichiarazione a verbale o la dichiarazione scritta su foglio separato allegato al verbale medesimo, quando essa sia esplicitata in udienza, esige la conoscibilità della riserva di gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 361, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 129

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)