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Sez. U, Sentenza n. 609 del 29/02/1972 (Rv. 356656 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*
Stato
decisa il 1972-02-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356656-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - RIFERIMENTO ALL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.*

L'individuazione dei criteri di collegamento in materia di rapporti di obbligazione, implicando l'applicazione di qualificazioni giuridiche, va determinata alla stregua del significato e della portata che agli elementi della situazione, assunti come tali, sono attribuiti dall'ordinamento italiano. (Conf 1890'67, mass n 328822).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 03/06/1930 num. 14, Preleggi art. 25, Cod. Proc. Civ. art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)