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Sez. 3, Sentenza n. 2624 del 06/05/1988 Ud. (dep. 17/02/1989) Rv. 180561 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO DI BENI VIAGGIANTI - ALTERAZIONE DEL CONTENUTO - CONFIGURABILITÀ DI REATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-05-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180561-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO DI BENI VIAGGIANTI - ALTERAZIONE DEL CONTENUTO - CONFIGURABILITÀ DI REATO - ESCLUSIONE.*

Nell'ipotesi di alterazione del contenuto di bolla di accompagnamento di beni viaggianti, non sono configurabili né il reato di cui all'art. 7 d.P.R. 6 ottobre 1978, n. 627 - il quale concerne la falsificazione dei "supporti cartacei" e non delle indicazioni apposte dagli operatori economici sui moduli a stampa - né il delitto di frode fiscale di cui all'art. 4 legge 7 agosto 1982, n. 516 ("norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria"), il quale richiede l'esistenza del fine specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, mancante nella specie. In tal caso infatti l'agente non opera per scopo di evasione fiscale (presente invece al momento della iniziale compilazione della bolla), ma soltanto per impedire la constatazione dell'illecito (amministrativo), già commesso. (Conf mass n 177050; (Conf mass n 177051, sez un udienza 10 ottobre 1987, pasqualetti).*

Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)