Sez. U, Sentenza n. 11595 del 10/10/1987 Ud. (dep. 16/11/1987) Rv. 177050 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO DI CUI ALL'ART. 7 ULTIMA PARTE DEL D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 627 - FORMAZIONE O ALTERAZIONE DI STAMPATI DOCUMENTI O REGISTRI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'IMITAZIONE O IMMUTAZIONE DELLA FORMA CARTACEA LEGISLATIVAMENTE PRESTABILITA.*
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE - REATO DI CUI ALL'ART. 7 ULTIMA PARTE DEL D.P.R. 6 OTTOBRE 1978 N. 627 - FORMAZIONE O ALTERAZIONE DI STAMPATI DOCUMENTI O REGISTRI - RIFERIMENTO ESCLUSIVO ALL'IMITAZIONE O IMMUTAZIONE DELLA FORMA CARTACEA LEGISLATIVAMENTE PRESTABILITA.*
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 7, ultima parte del d.P.R. 6 ottobre 1978 n. 627, per formazione o alterazione di stampati, documenti o registri deve intendersi esclusivamente l'imitazione o l'immutazione della Forma cartacea legislativamente prestabilita della bolla di accompagnamento dei beni viaggianti o degli altri documenti previsti dall'art. 5 del medesimo d.P.R. n. 627 del 1978 e non già la falsificazione delle dichiarazioni incorporate nel documento. (nella fattispecie la suprema Corte ha escluso che sia prevista dalla legge come reato l'immutazione del contenuto di una bolla di accompagnamento operata aggiungendo sullo esemplare di essa in possesso dell'agente il numero dei capi trasportati, non dichiarato dall'emittente della bolla, senza alterare gli elementi strutturali prestampati della bolla stessa). (V mass n 177051, nello stesso senso S.U. Sent. N. 12 del 10 ottobre 1987).*
Riferimenti normativi: DPR 06/10/1978 num. 627 art. 5, DPR 06/10/1978 num. 627 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)