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Sez. 3, Sentenza n. 5906 del 15/10/2013 Ud. (dep. 07/02/2014) Rv. 258925 - 01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE | Reato ex art. 516 cod. pen. - Illeciti amministrativi previsti dalla normativa speciale sui vini - Rapporti - Specialità reciproca - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258925-01

REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE

In materia di alimenti, fra l'art. 516 cod. pen. e le norme della legislazione speciale sui vini di cui al d.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, ed ora alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sussiste un rapporto di specialità reciproca, poiché la prima disposizione si riferisce alle sole condotte di messa in vendita o in commercio come genuina di qualsiasi sostanza alimentare non genuina, mentre le seconde, specificamente dettate in materia di vini, si estendono anche alle attività di vinificazione e di produzione del vino, con la conseguenza che, fatti salvi i casi di riserva specifica della norma generale penale tassativamente previsti, si applica la sola disposizione di legge speciale quando la fattispecie concreta rientri totalmente nella sfera di coincidenza comune fra le norme.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 515, Cod. Pen. art. 516, DPR 12/03/1965 num. 162 art. 22, DPR 12/03/1965 num. 162 art. 76 CORTE COST., DPR 12/03/1965 num. 162 art. 84, DPR 30/12/1999 num. 507 art. 1, Legge 20/02/2006 num. 82 art. 35, Legge 20/02/2006 num. 82 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)