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Sez. 2, Sentenza n. 11267 del 09/11/1998 (Rv. 520522 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | IVA - Inclusione nell'originaria pattuizione del corrispettivo della cessione del bene o della prestazione del servizio - Omissione - Rivalsa nei confronti del consumatore finale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1998-11-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520522-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE

Ancorché l'operazione assoggettata ad I.V.A. sia stata realizzata con un consumatore finale, questo, a meno che non provi che con la originaria pattuizione l'I.V.A. fu inclusa nel corrispettivo, è tenuto a corrispondere sulla somma dovuta per la cessione del bene o la prestazione del servizio una somma aggiuntiva a titolo di I.V.A., atteso che secondo l'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il soggetto d'imposta "deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente", senza che sia possibile operare alcuna distinzione tra le varie categorie di cessionari di beni o di fruitori dei servizi.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)