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Sez. 3, Sentenza n. 3422 del 24/11/1971 (Rv. 355001 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - OMESSO CONTROLLO DA PARTE DEL TERZO DELLA SUSSISTENZA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA - COLPA DEL TERZO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355001-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - EFFETTI DEL CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (FALSUS PROCURATOR) (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE - OMESSO CONTROLLO DA PARTE DEL TERZO DELLA SUSSISTENZA DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA - COLPA DEL TERZO - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*

E bensi vero che il terzo contraente ha soltanto la facolta ma non l'Obbligo di controllare se colui che si qualifica procuratore sia veramente tale, e che percio il non aver fatto uso di tale facolta non e di per se sufficiente per costituire in colpa il terzo stesso; ma tale comportamento omissivo diventa colposo quando concorrano altri elementi; e un elemento in tal senso e la possibilita di controllare, attraverso i mezzi di pubblicita prescritti dalla legge i reali poteri del sedicente rappresentante, anziche affidarsi alla mera apparenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)