diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3613 del 14/06/1982 (Rv. 421580 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI DELL'ASSICURATORE EMITTENTE LA POLIZZA IN RAPPRESENTANZA DEL COASSICURATORE - FACOLTÀ, NON OBBLIGO DI RICHIESTA AD OPERA DEL TERZO CONTRAENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421580-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - COASSICURAZIONI - GIUSTIFICAZIONE DEI POTERI DELL'ASSICURATORE EMITTENTE LA POLIZZA IN RAPPRESENTANZA DEL COASSICURATORE - FACOLTÀ, NON OBBLIGO DI RICHIESTA AD OPERA DEL TERZO CONTRAENTE - SUSSISTENZA.*

Ai sensi dell'art. 1393 cod. civ., il terzo contraente con il rappresentante ha soltanto la facoltà, e non l'Obbligo, di esigere che il rappresentante medesimo giustifichi i suoi poteri ed è normale che si astenga dall'Esercizio di tale facoltà quando della esistenza di quei poteri non abbia motivo di dubitare, come nella ipotesi di conclusione di un contratto di coassicurazione, nel qual caso non occorre (almeno di norma) un particolare comportamento attivo dell'assicuratore che emette la polizza, diretto a rafforzare nella controparte la convinzione che egli agisca in base ad un regolare potere di rappresentanza del coassicuratore. (V 1287/80, mass n 404788; (V 3422/71, mass n 355001; (V 1105/70, mass n 346662; (V 1447/65, mass n 312741).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1393, Cod. Civ. art. 1911

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)