Sez. 4, Sentenza n. 37804 del 23/05/2018 Cc. (dep. 06/08/2018) Rv. 273826 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Rifiuto di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro - Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Confisca del veicolo - Applicabilità - Ragioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
In tema di reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici di cui all'art. 186, comma 7, cod. strada, con la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti deve disporsi la sospensione della patente di guida e la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di sanzioni amministrative accessorie.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 com. 2 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 7 CORTE COST., Cod. Strada art. 186 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)