Sez. 4, Sentenza n. 17186 del 17/01/2017 Cc. (dep. 05/04/2017) Rv. 269605 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL | Confisca - Sentenza di condanna o di patteggiamento - Obbligatorietà - Poteri del prefetto - Limiti - Mancata applicazione nel giudizio di merito - Possibilità di disporla in sede di legittimità - Sussistenza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - NORME DI COMPORTAMENTO - CIRCOLAZIONE - GUIDA IN STATO DI EBBREZZA - DA ALCOOL
La sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, prevista dall'art. 186, comma secondo, lett. c), cod. strada, deve essere obbligatoriamente applicata con la sentenza di condanna o di patteggiamento (svolgendo il prefetto un ruolo meramente esecutivo della statuizione adottata dal giudice penale), e può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 620 lett. l), cod. proc. pen., qualora a ciò non abbia provveduto il giudice di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 186 CORTE COST., Cod. Strada art. 224 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)