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Sez. 6, Sentenza n. 48538 del 27/11/2003 Ud. (dep. 18/12/2003) Rv. 227723 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Persone incaricate dell'incanto o della licitazione - Consapevole conduzione di procedura turbata da accordi collusivi dei partecipanti - Responsabilità per omesso impedimento dell'evento - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227723-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

In tema di turbata libertà degli incanti, poiché le persone preposte dalla legge o dall'autorità ai pubblici incanti o alle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni hanno il dovere giuridico di impedire che l'esito della gara sia turbato, ad opera di terzi, mediante le condotte di cui all'art. 353 cod. pen., le stesse sono concorsualmente responsabili, sotto un profilo di causalità omissiva, nei casi in cui, pur informate di tali condotte, non si attivino per evitare che la procedura venga indebitamente attuata e portata a termine. (Fattispecie nella quale il responsabile di una gara, pur consapevole della conclusione di un accordo collusivo tra i partecipanti, non aveva impedito l'aggiudicazione dell'appalto cui la gara stessa era finalizzata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 41, Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 353, Cod. Pen. art. 40 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)