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Sez. 6, Sentenza n. 37337 del 10/07/2003 Cc. (dep. 30/09/2003) Rv. 227320 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI | Turbamento - Nozione - Attività di collusione e di impiego di mezzi fraudolenti - Definizione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227320-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - INCANTI - TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI

Nel reato di turbata libertà degli incanti, la condotta di turbamento si verifica quando si altera il normale svolgimento della gara attraverso l'impiego di mezzi tassativamente previsti dalla norma incriminatrice. Tra tali mezzi, la "collusione" va intesa come ogni accordo clandestino diretto ad influire sul normale svolgimento delle offerte, mentre il "mezzo fraudolento" consiste in qualsiasi artificio, inganno o menzogna concretamente idoneo a conseguire l'evento del reato, che si configura non soltanto in un danno immediato ed effettivo, ma anche in un danno mediato e potenziale, dato che la fattispecie prevista dall'art. 353 cod. pen. si qualifica come reato di pericolo. (Fattispecie nella quale è stata ravvisata la configurabilità del reato in questione in relazione alla condotta del presidente della Commissione giudicatrice della gara d'appalto e Presidente dell'Ente appaltante che non ha impedito l'evento turbativa pur avendone l'obbligo giuridico, agendo nei confronti del dipendente materiale fornitore delle informazioni necessarie a modificare l'offerta per l'aggiudicazione dell'appalto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)