Sez. 2, Sentenza n. 53003 del 09/11/2016 Ud. (dep. 14/12/2016) Rv. 268542 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Diritto alla controprova - Anche in capo alla parte civile - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE
In caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche la parte civile ha diritto all'ammissione della prova contraria, quale estrinsecazione del diritto all'accertamento della responsabilità - e non solo dei fatti inerenti la responsabilità civile da reato - emergente dall'interpretazione sistematica della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, attuata dal D.Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, che riserva alla persona offesa ampi spazi di partecipazione al fine di implementare il compendio probatorio e controllare la legittimità della progressione procedimentale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/2015 num. 212
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)