Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 23/11/2011 Ud. (dep. 15/02/2012) Rv. 252128 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE | Prova sopravvenuta - Disposta rinnovazione - Diritto alla controprova - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1930) - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE
La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello, anche a seguito di rito abbreviato (nella specie per prova sopravvenuta alla pronuncia della sentenza di primo grado), implica il diritto delle parti all'ammissione della prova contraria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)