Sez. T, Sentenza n. 22851 del 07/07/2026 (Rv. 679492-03)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative per violazioni tributarie - Esimenti - Obiettiva incertezza normativa - Rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di Giustizia UE - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - OLII VEGETALI E MINERALI - In genere.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o sulla compatibilità unionale di una norma tributaria nazionale non è, di per sé, idonea a integrare una condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma; tuttavia, ove tale incertezza emerga da elementi oggettivi ulteriori e autonomi, la circostanza che la disposizione sia stata oggetto di rimessione alla Corte costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE non esclude a priori l'applicabilità dell'esimente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva considerato legittima l'irrogazione delle sanzioni nei confronti di una società depositaria, per conto altrui, di prodotti soggetti ad accisa, ritenendo che il rinvenimento e il sequestro dei beni nell'ambito di indagini penali, nonché la denuncia presentata nei confronti di una delle società proprietarie, non costituissero elementi idonei né a escludere la responsabilità della depositaria, né a configurare una situazione di obiettiva incertezza normativa in ordine all'applicabilità delle sanzioni per fatti illeciti imputabili a terzi).
Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 6 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 8, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)