Sez. T, Ordinanza n. 5671 del 12/03/2026 (Rv. 678307-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Incertezza normativa oggettiva - Pendenza di giudizio di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale alla CGUE - Integrazione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative tributarie, la clausola di riserva di cui all'ultimo periodo dell'art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente) deve interpretarsi nel senso che la mera pendenza di un giudizio sulla legittimità costituzionale o unionale di una norma tributaria nazionale non è di per sé idonea ad integrare una condizione di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della stessa disposizione.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)