Sez. 1, Ordinanza n. 1408 del 21/10/1969 Cc. (dep. 30/12/1969) Rv. 113507 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - OBBLIGATORI - IN GENERE - REVOCA - NUOVA EMISSIONE - ORDINANZA DI SCARCERAZIONE EMESSA DAL GI - APPELLO DEL PM - NUOVA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - COMPETENZA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - OBBLIGATORI - IN GENERE - REVOCA - NUOVA EMISSIONE - ORDINANZA DI SCARCERAZIONE EMESSA DAL GI - APPELLO DEL PM - NUOVA EMISSIONE DEL MANDATO DI CATTURA - COMPETENZA.*
Qualora la Sezione istruttoria, su appello del P m revochi l'ordinanza di scarcerazione emessa dal giudice istruttore in un procedimento relativo ad un delitto per il quale sia previsto il mandato di cattura obbligatorio, la Competenza ad emettere il provvedimento restrittivo della liberta personale spetta a tale ultimo giudice. Infatti, conclusosi il giudizio di appello, l'istruzione formale riprende il corso ad opera del suo titolare, al quale e devoluta ogni altra attivita, e prima fra tutte quella riguardante lo stato di custodia preventiva dell'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 253 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 251
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)