Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 21/06/1976 (Rv. 381123 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - NOZIONE - PROVA LIBERATORIA DEL DEBITORE - CONTENUTO.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE - NOZIONE - PROVA LIBERATORIA DEL DEBITORE - CONTENUTO.*
L'inadempimento contrattuale e costituito dall'inesecuzione di una prestazione per effetto della mancata attuazione, da parte dello obbligato, dell'impegno di cooperazione richiesto, secondo il singolo tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dello interesse del creditore, nel presupposto che la prestazione sia oggettivamente possibile. La realizzazione di tale impegno di cooperazione costituisce l'oggetto della prova cui il debitore e tenuto, ai sensi dell'art 1218 cod civ, per sottrarsi alla responsabilita per inadempimento. (V 2385/73, mass n 365749; (V 2769/61).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)