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Sez. 2, Sentenza n. 2115 del 24/02/1995 (Rv. 490687 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE | Inadempimento contrattuale - Nozione - Prova liberatoria del debitore - Contenuto.
Stato
decisa il 1995-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490687-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - IN GENERE

L'inadempimento contrattuale è costituito dall'inesecuzione di una prestazione per effetto della mancata attuazione, da parte dell'obbligato, dell'impegno di diligenza e di cooperazione richiesto, secondo il tipo di rapporto obbligatorio, per la realizzazione dell'interesse del creditore, nel presupposto che la prestazione sia oggettivamente possibile. L'avvenuto, pieno soddisfacimento di simile impegno, costituisce l'oggetto della prova cui il debitore è tenuto, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. per sottrarsi alla responsabilità per l'inadempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)