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Sez. 5, Sentenza n. 15320 del 10/06/2008 (Rv. 603593 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE | Contributo diretto lavorativo (c.d. "minimum tax") - Istanza di esonero - Rigetto - Impugnazione del ruolo - Possibilità di far valere i vizi propri del provvedimento di rigetto dell'istanza di esonero - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-06-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603593-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE

Nel giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del ruolo formato dall'amministrazione finanziaria in esito al rigetto dell'istanza di esonero dal pagamento del contributo diretto lavorativo di cui dall'art. 11-bis, comma 1, del d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito nella legge 14 novembre 1992 n. 438 (c.d. "minimum tax"), è consentito al contribuente far valere non solo i vizi propri del ruolo, ma anche quelli della decisione di rigetto dell'istanza di esonero.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 11 bis com. 5, Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)