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Sez. 3, Sentenza n. 10128 del 25/06/2003 (Rv. 564566 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Riguardo all'ammissione di mezzi istruttori - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Contenuto - Indicazione delle circostanze oggetto della prova - Necessità - Indicazione 'per relationem' - Ammissibilità -Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564566-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE

Il ricorrente per cassazione, il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori irritualmente introdotti, ha l'onere di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni delle prove che assume disattese, allo scopo di permettere in sede di legittimità la verifica, sulla base esclusivamente di tale atto, e senza la necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni, e, in virtù del principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, non può svolgere una funzione sostitutiva di detta indicazione il riferimento, "per relationem", ad atti o scritti difensivi depositati nei precedenti gradi di giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)