Sez. 2, Sentenza n. 7909 del 12/06/2001 (Rv. 547412 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE | Riguardo all'ammissione di mezzi istruttori ed alla valutazione di documenti - Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - Operatività - Indicazione delle circostanze oggetto della prova e contenuto del documento - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - VIZI DI MOTIVAZIONE
Il ricorrente per cassazione il quale denunci l'esistenza di vizi della sentenza correlati al rifiuto opposto dal giudice di merito di dare ingresso a mezzi istruttori irritualmente introdotti, ha l'onere, da un lato di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra l'errore addebitato al giudice e la pronuncia emessa in concreto che senza quell'errore sarebbe stata diversa, nonché dall'altro lato di indicare specificamente nel ricorso le deduzioni delle prove disattese onde permettere in sede di legittimità la verifica sulla sola base di tale atto di impugnazione e senza la necessità di inammissibili indagini integrative, della validità e della decisività delle disattese deduzioni e senza che, stante il principio di cosiddetta autosufficienza del ricorso per cassazione, a tal fine possa svolgere una funzione sostitutiva il riferimento "per relationem" ad altri atti o scritti difensivi presentati nei precedenti gradi di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 202, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)