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Sez. 1, Sentenza n. 4411 del 09/08/1985 (Rv. 441874 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIDUZIONE DELL'AMMONTARE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEL CONIUGE NON TITOLARE DI DIRITTI SULLA CASA FAMILIARE ATTRIBUITAGLI CON IL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE PROVVISORIO POSTO IN ESECUZIONE MA NON CONFERMATO CON LA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441874-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - RIDUZIONE DELL'AMMONTARE RICONOSCIUTO IN FAVORE DEL CONIUGE NON TITOLARE DI DIRITTI SULLA CASA FAMILIARE ATTRIBUITAGLI CON IL PROVVEDIMENTO PRESIDENZIALE PROVVISORIO POSTO IN ESECUZIONE MA NON CONFERMATO CON LA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE - ESCLUSIONE - LIMITI.*

In tema di separazione dei coniugi, qualora il provvedimento presidenziale provvisorio, avente ad oggetto l'attribuzione della casa familiare a coniuge diverso da quello che sia titolare della proprietà o di altro diritto di godimento, non venga confermato con la pronuncia di separazione (nella specie, difettando il presupposto costituito dalla qualità di affidatario di figli minori), non si rende di per sè necessaria, per il periodo di esecuzione di detto provvedimento, una riduzione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento riconosciuto in favore del medesimo coniuge, tenuto conto che la disponibilità di quell'alloggio non costituisce componente dell'assegno di mantenimento, e che essa può giustificare una minore quantificazione dell'assegno stesso solo quando il giudice del merito riscontri una sua apprezzabile incidenza sulle reciproche condizioni dei coniugi. (V 4768/83, mass n 429655; (V 858/83, mass n 425615).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)