Sez. 1, Sentenza n. 858 del 01/02/1983 (Rv. 425615 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE DI PROPRIETÀ DI UNO DEI CONIUGI ALLO ALTRO CONIUGE, QUALE AFFIDATARIO DEI FIGLI - VALORE DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - RILEVANZA DI TALE VALORE AI FINI DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE DI PROPRIETÀ DI UNO DEI CONIUGI ALLO ALTRO CONIUGE, QUALE AFFIDATARIO DEI FIGLI - VALORE DEL GODIMENTO DELL'IMMOBILE - QUANTIFICAZIONE - CRITERI - RILEVANZA DI TALE VALORE AI FINI DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO.*
In tema di separazione personale, qualora il giudice, nell'Esercizio del potere conferitogli dall'art. 155 quarto comma cod. civ., attribuisca la casa familiare di proprietà dell'altro coniuge al coniuge affidatario della prole, il valore del godimento dello immobile, quantificabile sulla base del canone di locazione determinato a norma della legge 27 luglio 1978 n. 392, se non integra una componente dell'assegno di mantenimento dovuto allo affidatario medesimo, va considerato nell'ambito della valutazione delle sue condizioni economiche.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)