Sez. L, Sentenza n. 7678 del 16/10/1987 (Rv. 455559 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - LAVORATORE OPTANTE EX ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO FINO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - FACOLTÀ DI FAR SUCCESSIVAMENTE CESSARE CON ATTO UNILATERALE IL RAPPORTO - PERSISTENZA - PRETESA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - INCLUSIONE NELLA LIBERA DISPONIBILITÀ EX ART. 2113 COD. CIV. - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - DIMISSIONI - IN GENERE - RINUNZIE E TRANSAZIONI - IN GENERE - LAVORATORE OPTANTE EX ART. 6 DEL D.L. N. 791 DEL 1981 PER LA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO FINO AL SESSANTACINQUESIMO ANNO DI ETÀ - FACOLTÀ DI FAR SUCCESSIVAMENTE CESSARE CON ATTO UNILATERALE IL RAPPORTO - PERSISTENZA - PRETESA ALLA PROSECUZIONE DEL RAPPORTO - INCLUSIONE NELLA LIBERA DISPONIBILITÀ EX ART. 2113 COD. CIV. - FATTISPECIE.*
Il lavoratore, che, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito con legge 26 febbraio 1982 n. 54), abbia optato per la prosecuzione del proprio rapporto di lavoro fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età, conserva integra ed illimitata la facoltà di far successivamente cessare, in qualsiasi momento e con suo atto unilaterale, l'anzidetto rapporto, ancorché fornito di stabilità, non rientrando la pretesa alla prosecuzione del rapporto stesso fra le materie sottratte alla libera disponibilità del lavoratore medesimo a norma dell'art. 2113 cod. civ.. (nella specie, la S.C., enunciando il principio suesposto, ha ritenuto l'impugnata sentenza carente di motivazione, circa, in particolare, il valore e gli effetti della dichiarazione con la quale il lavoratore aveva manifestato l'intento di ritrovare l'opzione già esercitata). (V 2721/81, mass n 413485; (V 150/80, mass n 403540).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)