Sez. L, Sentenza n. 2716 del 12/03/1998 (Rv. 513609 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI | Diritto all'impugnazione delle dimissioni - Indisponibilità - Esclusione - Art. 2113 cod. civ. - Inapplicabilità - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - PER MUTUO CONSENSO DIMISSIONI
Il diritto del lavoratore di impugnare le proprie dimissioni ha carattere disponibile e si sottrae pertanto all'ambito di applicazione dell'art. 2113 cod. civ., a meno che lo scioglimento del rapporto ad iniziativa del lavoratore non si inscriva in un più ampio contesto negoziale, avente quale contenuto anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dell'autonomia collettiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)