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Sez. 1, Sentenza n. 971 del 14/02/1979 (Rv. 397157 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - CARATTERE OFFICIOSO DEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE ED AMPIEZZA DEI POTERI D'INDAGINE ATTRIBUITI AL GIUDICE - COMPATIBILITA CON LA NECESSITA DI ACCERTAMENTO DALLA COLPA GRAVE NELLA CONDOTTA DEL CREDITORE ISTANTE.*
Stato
decisa il 1979-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397157-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITA - CARATTERE OFFICIOSO DEL PROCEDIMENTO FALLIMENTARE ED AMPIEZZA DEI POTERI D'INDAGINE ATTRIBUITI AL GIUDICE - COMPATIBILITA CON LA NECESSITA DI ACCERTAMENTO DALLA COLPA GRAVE NELLA CONDOTTA DEL CREDITORE ISTANTE.*

In tema di fallimento il carattere piu o meno officioso del procedimento e l'estensione piu o meno ampia dei poteri di indagine d'ufficio attribuiti al giudice non sono incompatibili con la necessita di accertare la colpa grave nell'elemento soggettivo della condotta di chi, avendo presentato l'istanza di fallimento, possa essere dichiarato responsabile dei danni subiti dal soggetto dichiarato fallito, qualora la sentenza dichiarativa di fallimento venga poi revocata per l'insussistenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST., Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)