Sez. 1, Sentenza n. 8781 del 04/09/1998 (Rv. 518614 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ | Del creditore istante - Revoca del fallimento per inesistenza del credito vantato ovvero per difetto dei necessari presupposti soggettivi ed oggettivi - Responsabilità ex art. 96, primo comma e 96, secondo comma cod. proc. civ. - Differenze in tema di elemento soggettivo del creditore.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - REVOCA DEL FALLIMENTO - RESPONSABILITÀ
La responsabilità del creditore istante per il fallimento del proprio debitore per i danni derivati dalla dichiarazione di fallimento di quest'ultimo configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, dell'istituto della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 del codice di rito, restando, in particolare, disciplinata dal secondo comma di tale norma l'ipotesi che la dichiarazione di fallimento sia stata revocata per inesistenza del credito vantato, e dal primo comma ogni altra ipotesi in cui la revoca sia intervenuta per difetto dei presupposti, soggettivi ed oggettivi, necessari alla ricordata dichiarazione. Ne consegue che, per l'affermazione della detta responsabilità aggravata del creditore procedente, è sufficiente, quanto alla prima ipotesi, che egli abbia agito senza la normale prudenza, mentre, negli altri casi, occorre che egli abbia promosso la procedura concorsuale con mala fede o colpa grave.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 21 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 21 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 96 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)