Sez. L, Sentenza n. 619 del 22/01/1987 (Rv. 450344 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - LIMITI - LAVORO SVOLTO OLTRE TALE ORARIO CON CONTINUITÀ E RIPETITIVITÀ SECONDO TURNI PRESTABILITI - RILEVANZA - CONDIZIONI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - LIMITI - LAVORO SVOLTO OLTRE TALE ORARIO CON CONTINUITÀ E RIPETITIVITÀ SECONDO TURNI PRESTABILITI - RILEVANZA - CONDIZIONI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 36 E 38 COST. - INSUSSISTENZA.*
In tema di trattamento di quiescenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto, la retribuzione pensionabile, dopo l'entrata in vigore della legge 29 ottobre 1971 n. 889 ed a norma del combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge medesima, non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre il normale orario previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali, mentre la circostanza che tale lavoro venga effettuato con costanza, continuità e ripetitività secondo turni prestabiliti, può spiegare Rilevanza, al fine dell'inclusione del compenso stesso in detta base pensionabile, solo in presenza di contratti collettivi aziendali che lo considerino compreso nel normale orario di lavoro, in deroga ai contratti nazionali. Detta normativa non è in contrasto né con il principio costituzionale di eguaglianza né con gli artt. 36 e 38 della Costituzione. (V 1000/84, mass n 433172; (V 720/83, mass n 425462; (Conf 5992/85, mass n 443140, sulla prima parte; (Conf 3239/85, mass n 440911; (Conf 6254/81, mass n 417066).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)