Sez. L, Sentenza n. 4583 del 19/05/1987 (Rv. 453254 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 53 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PENSIONE E PREVIDENZA - RETRIBUZIONE PENSIONABILE - COMPUTO - COMPENSO PER IL LAVORO PRESTATO OLTRE IL NORMALE ORARIO CONTRATTUALE - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3, 36, 38, 42 E 53 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
La disciplina risultante dal combinato disposto degli artt. 5 e 17 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 - secondo la quale la retribuzione pensionabile degli addetti ai pubblici servizi di trasporti non comprende il compenso per il lavoro prestato oltre l'orario normale previsto dalla contrattazione collettiva - manifestamente non è in contrasto con gli artt. 3, 36, 38, 42 e 53 cost., atteso (alla stregua dei rilievi svolti dalla Corte costituzionale con la decisione n. 44 del 1985) che norme limitatrici della retribuzione pensionabile sono presenti nei vari regimi previdenziali, nonché nella stessa Assicurazione generale obbligatoria, e che la Determinazione del rapporto fra retribuzione e pensione rientra nella discrezionale Competenza del legislatore ordinario. (V 619/87, mass n 450344; (V 4863/85, mass n 442258; (V 2553/85, mass n 440368; (V 339/85, mass n 438557; (V 2041/83, mass n 426895; (V Corte cost. Ord. N. 44/85.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 42, Costituzione art. 53, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)