Sez. 2, Sentenza n. 9458 del 19/05/2004 (Rv. 572935 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Preliminare di vendita di bene in comunione - Considerazione del bene come un unicum inscindibile - Presunzione - Mancanza originaria o caducazione del vincolo relativo a uno dei comproprietari - Conseguenze - Esercizio dell'azione ex art. 2932 cod. civ. nei confronti degli altri - Inammissibilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
Qualora un contratto preliminare abbia ad oggetto un bene in comunione, si deve presumere, salvo che risulti il contrario, che le parti lo abbiano considerato un unicum inscindibile, sicché la mancanza originaria o la caducazione del vincolo contrattuale di uno dei comproprietari preclude al promissario la possibilità di esercitare l'azione di esecuzione in forma specifica nei confronti degli altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)